Statuto approvato con deliberazione Assemblea Generale ACP del 19.04.2015 - Torino
1. È costituita, ai sensi dell’art. 2 comma 1 Legge 383/2000, l’Associazione di promozione sociale denominata “Associazione Cori Piemontesi” con sede legale nel Comune di Verbania. L’indirizzo della sede legale è individuato nella delibera istitutiva e può essere modificato con delibera del Consiglio Regionale, purché all’interno del Comune di Verbania. In caso di variazione della sede al di fuori del Comune di Verbania si applica quanto previsto per le modifiche statutarie.
2. La durata dell’Associazione è illimitata.
3. L’Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Attribuisce gli eventuali proventi di attività accessorie di carattere commerciale, connesse alle attività istituzionali da essa compiute, alla promozione delle sue finalità. Identica attribuzione sortiscono gli eventuali avanzi di esercizio, con l'espresso divieto di ridistribuire le quote associative o eventuali avanzi attivi di esercizio tra gli associati, anche in forma indiretta.
1. L’Associazione è aconfessionale ed apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati, delle comunità dei territori della Regione Piemonte e di terzi in genere.
2. L’Associazione opera prevalentemente (quindi non esclusivamente) all’interno della Regione Piemonte con attività di carattere culturale, sociale, artistico, didattico, sportivo, turistico e ricreativo per lo studio, l’analisi, la promozione e la diffusione di manifestazioni corali e di musica corale in genere.
3. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività piemontese, e non solo, si propone di concorrere alla diffusione ed alla promozione della musica corale, delle iniziative dirette a sviluppare il patrimonio corale ed etno-musicale delle varie realtà culturali presenti in Piemonte e la conoscenza di esso tra i cittadini, non interferendo in alcun modo sugli indirizzi, le scelte e le attività di ciascun coro affiliato, di tutelare e curare gli interessi morali, materiali, artistici e culturali degli affiliati, curare il progressivo miglioramento dei complessi associati organizzando, nell’ambito della Regione Piemonte, e non solo, rassegne, corsi didattici, seminari di studio e manifestazioni corali ad ogni livello; curare la diffusione di pubblicazioni, di notiziari e dischi specializzati nel canto corale, costruire biblioteche di consultazione, stabilire relazioni continuative con Enti, pubblici e privati, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore, sviluppare rapporti e relazioni con similari associazioni italiane ed estere su basi di reciprocità.
4. In aggiunta l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività comunque connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra.
5. L’Associazione, ove necessario e possibile, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni ed attività occasionale anche, se necessario, ricorrendo ai propri associati.
6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.
7. Le attività poste in essere dall'Associazione potranno essere svolte anche fuori dal territorio della Regione Piemonte, nei luoghi di volta in volta individuati dal Consiglio Regionale, in funzione della rilevanza locale, nazionale o internazionale delle varie iniziative intraprese.
8. In ogni caso, l'Associazione non potrà raccogliere risparmio tra il pubblico ed esercitare le attività disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte II.
1. Il numero di associati è illimitato. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti i complessi corali e canori, amatoriali o professionali, aventi sede nel territorio della Regione Piemonte che accettano lo Statuto e ne condividono gli scopi e le finalità.
2. Gli Associati ordinari esercitano il diritto di voto in Assemblea Generale attraverso il proprio rappresentante legale ovvero attraverso persona munita di delega conforme. Ciascun Associato Ordinario, attraverso le modalità e le tempistiche indicate negli appositi Regolamenti elettorali e di funzionamento, provvede a comunicare il proprio rappresentante ai fini della possibile eleggibilità alle cariche sociali.
3. Sono ammessi Associati Sostenitori, con diritto di intervento in assemblea ma senza diritto di voto.
4. Solamente gli Associati Ordinari, oltre al diritto di voto, hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione e possono essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate.
5. Per quanto concerne i rapporti con gli Associati, si intende domicilio dei medesimi quello risultante dal libro degli associati.
6. Il comportamento dell’Associato verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
7. La quota associativa è intrasmissibile.
1. L’ammissione ad Associato, deliberata dal Consiglio Regionale, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato e diverrà operante una volta eseguito il versamento dell’importo previsto dalla quota sottoscritta. Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia anche l’Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Regionale cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, identificandone la tipologia, dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall’Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio.
3. L’Associato può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Regionale almeno due mesi prima dello scadere dell’esercizio in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale il diritto di recesso è stato esercitato.
4. L’Associato può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, persistenti violazioni degli obblighi statutari, altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
5. L’esclusione dell’Associato è deliberata dall’Assemblea Generale in seduta ordinaria su proposta del Consiglio Regionale e deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto all’associato consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso alla giustizia ordinaria, previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D. Lgs. n. 28/2010.
6. Gli associati che per qualsiasi causa abbiamo cessato di appartenere all’Associazione non hanno il diritto di ripetere le quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
1. Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea Generale,
• il Consiglio Regionale,
• il Consiglio di Presidenza,
• il Presidente,
• il Revisore Unico dei Conti.
2. Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi. Le suddette cariche hanno durata quadriennale e possono essere rinnovate. Gli organi dell’Associazione, nelle more del rinnovo quadriennale, rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti sino a rinnovo avvenuto.
1. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati Ordinari e Sostenitori. Gli Associati Ordinari sono presenti attraverso i propri rappresentanti legali ovvero loro delegato. Ogni Associato Ordinario ha diritto ad UN voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta che potrà essere rilasciata solo ad altro Associato Ordinario. Ogni Associato Ordinario non può ricevere più di TRE deleghe. All’Assemblea possono partecipare con diritto di voto solo gli Associati Ordinari in regola con il versamento della quota associativa. Gli Associati Sostenitori possono partecipare all’Assemblea, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta dal Consiglio Regionale o da almeno un terzo degli Associati in regola con il versamento della quota annuale.
3. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante affissione di AVVISO di CONVOCAZIONE sulla bacheca della sede legale, ovvero mediante invio di lettera semplice, fax o posta elettronica trasmessa almeno VENTI giorni prima della data fissata per l'adunanza, ai recapiti (domicilio) annotati nel libro associati.
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati Ordinari. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati Ordinari, l'intero Consiglio Regionale ed il Revisore Unico.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14 del presente Statuto.
6. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
• nomina i componenti del Consiglio Regionale. Tale nomina è frutto di elezione che dovrà rispettare il requisito della rappresentatività di almeno un consigliere per Provincia;
• approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale di cui al successivo art. 12, il rendiconto economico-finanziario e la relazione morale predisposta dal Consiglio Regionale;
• approva annualmente l’importo della quota associativa annuale/tesseramento e di adesione;
• delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione su proposta del Consiglio Regionale;
• esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati.
• delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza da statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Regionale;
• delibera sull’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Regionale, del Consiglio di Presidenza e del Revisore Unico dei conti.
7. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull’eventuale trasformazione e sullo scioglimento anticipato.
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Regionale composto da 8 a 16 componenti, che viene nominato dall'Assemblea degli Associati secondo quanto previsto dall’art. 6 punto 6 dello Statuto. I membri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Regionale è nominato con l'atto costitutivo che approva il presente Statuto.
2. In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Consiglio Regionale provvede alla sua sostituzione ed il Consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea utile, nel corso della quale sarà ratificata la nomina, sempre mantenendo la provenienza della nomina stessa. Nel caso decada oltre la metà dei membri, il Presidente deve convocare urgentemente l'Assemblea degli associati affinché provveda a nominare un nuovo Consiglio Regionale.
3. Il Consiglio Regionale elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale. Il Consiglio può provvedere altresì a nominare un Segretario, anche esterno all’Associazione. Le tre cariche formeranno il Consiglio di Presidenza
4. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.
5. Il Consiglio Regionale si riunisce presso la sede dell’Associazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione ed è convocato almeno TRE volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta. I relativi avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare dovranno essere comunicati ai membri del Consiglio Regionale almeno SETTE giorni prima della data prevista per la riunione stessa. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in televideoconferenza o altra modalità consentita dalle moderne tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
6. Le riunioni del Consiglio Regionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio Regionale partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza. Ciascun consigliere è tenuto, su specifico mandato del Consiglio Regionale, a:
• organizzare, in collaborazione con Enti locali, manifestazioni provinciali ed altre eventualmente assegnate dal Consiglio Regionale.
• curare le relazioni con enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici e turistici al fine di stabilire migliori rapporti di collaborazione.
• propagandare l’Associazione e promuovere le nuove affiliazioni.
• svolgere i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Regionale.
7. Il Consiglio Regionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 2, esclusi soltanto quelli che per legge, ovvero in base al presente statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea Generale, e fatte salve particolari attività di gestione e di funzionamento demandate al Consiglio di Presidenza come indicato successivamente; nello specifico assolve inoltre le seguenti funzioni:
• predispone ed approva i Regolamenti obbligatori previsti nel presente Statuto (in primis il Regolamento Elettorale) oltre ad ulteriori Regolamenti ritenuti importanti per la disciplina di alcune attività e servizi dell’Associazione. il Consiglio ha il potere di modificare tutti i Regolamenti approvati, ovvero di annullare quelli non ritenuti conformi ed aggiornati alle necessità dell’Associazione;
• nomina al proprio interno, nel corso della prima seduta utile, il Presidente ed il Vice-Presidente per l’intera durata del mandato di carica, secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento Elettorale;
• nomina, se necessario, il Segretario, che può essere anche esterno all’Associazione;
• predispone, su proposta del consiglio di presidenza, il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario e la relazione morale da sottoporre all'Assemblea;
• formula la proposta di esclusione degli associati da sottoporre all'Assemblea;
• delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
• fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
• può attribuire al Consiglio di Presidenza particolari deleghe di funzionamento e di gestione dell’Associazione;
• nomina non necessariamente tra i propri Associati, se ritenuto opportuno, Comitati tecnici scientifici ed artistici per la realizzazione e gestione di particolari attività o di particolari progetti, dando le direttive per predisporre contestualmente, il relativo Regolamento di funzionamento;
8. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Regionale ed al Vicepresidente, nei limiti dei poteri a costoro attribuiti dal Consiglio medesimo. Il Presidente ed il Vicepresidente sono inoltre autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.
1. Il Consiglio di Presidenza è composto da Presidente, Vice-Presidente e Segretario del Consiglio Regionale.
2. Il Consiglio di Presidenza ha mandato di proporre al Consiglio Regionale le linee guida dell'Associazione in ottemperanza al presente Statuto, compresa la bozza di bilancio di previsione, di bilancio consuntivo e relative relazioni.
3. Il Consiglio di Presidenza eserciterà inoltre tutte le attività correlate ad eventuali particolari DELEGHE di GESTIONE e di FUNZIONAMENTO ad esso demandate dal Consiglio Regionale.
Il Consiglio di Presidenza potrà distribuire al proprio interno le deleghe di attività ricevute dal Consiglio Regionale
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Regionale secondo le modalità previste al Regolamento Elettorale, di cui al precedente art. 7. Il Presidente ha il compito di presiedere oltre allo stesso Consiglio anche il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea Generale.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Regionale e, in caso di urgenza, salva la titolarità di alcune deleghe specifiche, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
1. L’Assemblea provvede alla nomina del Revisore Unico secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale, ovvero aggiornandolo a cura del Consiglio Regionale.
2.Il Revisore Unico dura in carica quattro anni, decade con il rinnovo del Consiglio Regionale, ed è rieleggibile. Al Revisore Unico devono essere trasmessi, secondo i termini statutari, gli avvisi di convocazione sia di Consiglio di Presidenza, sia di Consiglio Regionale che di Assemblea Generale, per consentirne la partecipazione. Il Revisore Unico predispone la relazione al Bilancio Consuntivo ed esprime parere relativamente all’approvazione del Bilancio medesimo. Il Consiglio Regionale deve provvedere a trasmettere al Revisore Unico il Bilancio Consuntivo annuale almeno VENTI giorni prima della data di convocazione Assembleare di approvazione.
3. Il Revisore Unico deve essere individuato all'interno degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o esperti contabili.
4. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti, in quanto applicabili.
1. Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
• quote associative versate dagli Associati Ordinari e da quelli Sostenitori nella misura decisa annualmente dall’Assemblea Generale in seduta ordinaria;
• contributi economici versati spontaneamente dagli Associati;
• contributi economici di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, degli Enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
2. I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli Associati. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
3. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, su proposta del Consiglio di Presidenza, il Consiglio Regionale approva la bozza di bilancio consuntivo dell'anno appena concluso e la bozza di bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello in corso.
2. Entrambi i bilanci vengono approvati annualmente entro il 30 Aprile di ogni anno dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.
3. Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni Associato.
1. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati convocati in Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.
2. L’Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà comunque devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale aventi finalità similari, ovvero a favore di altri enti senza scopo di lucro presenti nella comunità territoriale della Regione Piemonte.
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli Associati, anche quelle in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sono devolute alla giustizia ordinaria, previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D. Lgs. N. 28/2010 da tenersi in organismi con sedi nel territorio della regione Piemonte.
2. Foro competente per la giustizia ordinaria viene eletto quello di Verbania.
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
2. In deroga a quanto stabilito nel presente statuto, gli attuali componenti del Consiglio Regionale, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Revisore Unico vengono confermati fino all’Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio consuntivo 2015